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1 - DENOMINAZIONE
È costituita una associazione denominata: "INSIEME SI PUÒ - ONLUS - Per una solidarietà più viva
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Albese con Cassano in via Roma 23.
3 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
4 - SCOPO
L'Associazione ha lo scopo di sviluppare, favorire ed incentivare "l'adozione, distanza" di bambini bisognosi, a partire dalla prima infanzia completamento degli studi o al compimento del diciottesimo anno. L'Associazione ha inoltre lo scopo di realizzare iniziative atte a promuovere progetti finalizzati ai concetti di solidarietà, educazione e sviluppo sia sul territorio nazionale che internazionale. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori dell'adozione a distanza e della solidarietà. L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
5 - L'ASSOCIAZIONE
L'Associazione può svolgere attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e privata oppure associarsi con altre istituzioni.
6 - SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Sono Soci dell'Associazione coloro che sottoscrivono una adozione a distanza, impegnandosi con essa ad accettare il presente statuto e condividendone gli scopi. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
7 - L'AMMISSIONE
L'Ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante Comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Le quote sono intrasferibili.
8 - L'ESCLUSIONE
L'Esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'Art. 24 Codice Civile o per indegnità morale, è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato. I Soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dello Art. 6 del presente Statuto.
9 - PATRIMONIO
II patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
10 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente; - il Collegio dei revisori.
11 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'Art 6 ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;
L'Assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di dieci Soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12- DELIBERAZIONE DI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno tré quarti dei Soci.
13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici mèmbri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tré anni ed i suoi mèmbri sono rieleggibili. Esso può cooptare fino a tre mèmbri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimere solo parere consultivo.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'elezione, provvede a nominare il Presidente, II Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato del Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica. Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare per dimissioni, decadenza o revoca, uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con delibera del Consiglio direttivo.
I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei Suoi Mèmbri
I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a mèmbri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell' Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, delibera sull'eventuale assunzione di personale, ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.
14 - PRESIDENTE
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità o di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
15- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L'esercizio sociale si chiude al 31.12 di ogni anno.Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che le destinazioni non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impegnati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
16- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) Per inattività protratta dall'assemblea per oltre due anni;
c) Per le altre cause di cui all'ari. 27 c.c..
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa,il patrimonio sarà
devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ari. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
17- COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea. È composto da tre mèmbri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tré anni e i suoi mèmbri sono rieleggibili.
18- CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie tra Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
19- NORME APPLICABILI
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le nonne del Libro 1° , Titolo 11° del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n° 460.
F.to GIUSEPPINA CARNINI
F.to NOTAIO CARMELO VARRICA (L.T.)
COPÌA CONFORME. ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME
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